In caso di controversie individuali di lavoro le Parti, anziché adire la Commissione di conciliazione prevista dagli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ., come da ultimo modificati dalla legge 4 novembre 2012, n. 183, possono esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Conciliatori
- 1CCNL 7 giugno 2017 – Titolo V – Art. 40
In caso di controversie individuali di lavoro le Parti, anziché adire la Commissione di conciliazione prevista dagli art. 410 e seguenti cod. proc. civ., come da ultimo modificati dalla legge 4 novembre 2012, n. 183, possono esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. A tale scopo, viene costituita una Commissione paritetica di conciliazione, così composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’ANIA;
b) per i Dirigenti, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo o da altra Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisca mandato.
La segreteria della Commissione ha sede presso l’ANIA e le riunioni della Commissione avranno luogo presso gli uffici dell’Associazione, ovvero presso gli uffici della Direzione generale dell’azienda interessata alla controversia.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite l’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisca mandato, o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ANIA.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo.
La richiesta deve precisare:
a) le generalità del ricorrente e l’impresa da cui dipende;
b) il luogo e l’indirizzo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l’oggetto della vertenza.
La Commissione paritetica di conciliazione, ricevuta la comunicazione, informerà tempestivamente tutte le parti sulla data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione paritetica.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, del codice civile e degli artt. 410, 411, comma 3, 412 ter c.p.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.
Il processo verbale di conciliazione verrà depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione provinciale/territoriale del lavoro, ai fini del suo successivo inoltro presso il Tribunale civile competente per territorio.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, si applicano le disposizioni dell’art. 411 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. - 2Conciliatori Milano
- Paolo Aicardi
- Ivano Cantarale
- Dario Scrosoppi
- Oreste Porreca
- Pietro Santi
- 3Conciliatori Roma
- Paolo Aicardi
- 4Conciliatori Bologna
- Paolo Aicardi
- Oreste Porreca
- Dario Scrosoppi